Le agevolazioni fiscali sull'acquisto della "prima casa" sono riconosciute in sede di registrazione dell'atto. Esse competono non soltanto per gli atti a titolo oneroso che comportano l'acquisto della proprieta', ma anche quando l'atto comporta l'acquisto della nuda proprieta', del diritto d'abitazione, uso e usufrutto.

ACQUISTO DELLA "PRIMA CASA": LE IMPOSTE DOVUTE DALL'ACQUIRENTE

Acquisto da privato

registro

3%

ipotecaria

168 euro

catastale

168 euro

 

Acquisto da "impresa costruttrice"
(o di ristrutturazione) entro 4 anni
dall'ultimazione dei lavori

iva

4%

registro

168 euro

ipotecaria

168 euro

catastale

168 euro

 

Acquisto da impresa "non costruttrice"

Acquisto da impresa "costruttrice"
(o di ristrutturazione) oltre 4 anni
dall'ultimazione dei lavori

iva

esente

registro

3%

ipotecaria

168 euro

catastale

168 euro


I REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI

Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni e' che l'acquisto riguardi una casa di abitazione non "di lusso". Per verificare se un immobile e' considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).

Accertato che si acquisti un'abitazione considerata non "di lusso", i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile, solo in presenza di determinate condizioni:

a) l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l'acquirente svolge la propria attivita' principale.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non e' richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Per i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

b) l'acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile da acquistare;

c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o nuda proprieta', su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

In presenza dei requisiti sopra elencati l'agevolazione "prima casa" spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e inabilitati.

Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l'impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell'acquirente che non risiede nel Comune dove e' situato l'immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell'atto di acquisto.

Se, per errore, nell'atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, e' possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalita' giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.