Le agevolazioni fiscali sull'acquisto della "prima casa" sono
riconosciute in sede di registrazione dell'atto. Esse competono non soltanto
per gli atti a titolo oneroso che comportano l'acquisto della proprieta', ma
anche quando l'atto comporta l'acquisto della nuda proprieta', del diritto
d'abitazione, uso e usufrutto.
ACQUISTO DELLA "PRIMA CASA": LE IMPOSTE DOVUTE
DALL'ACQUIRENTE
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Acquisto da privato |
registro |
3% |
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ipotecaria |
168 euro |
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catastale |
168 euro |
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Acquisto da "impresa
costruttrice" |
iva |
4% |
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registro |
168 euro |
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ipotecaria |
168 euro |
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catastale |
168 euro |
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Acquisto da impresa
"non costruttrice" Acquisto da impresa
"costruttrice" |
iva |
esente |
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registro |
3% |
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ipotecaria |
168 euro |
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catastale |
168 euro |
I REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI
Il primo requisito indispensabile per fruire delle
agevolazioni e' che l'acquisto riguardi una casa di abitazione non "di
lusso". Per verificare se un immobile e' considerato di lusso, occorre far
riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).
Accertato che si acquisti un'abitazione considerata non "di
lusso", i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale
dell'immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la
residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune
dove l'acquirente svolge la propria attivita' principale.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non e' richiesta
la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato
con le agevolazioni prima casa.
Per i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) deve
trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.
b) l'acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col
coniuge, di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di
abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su
tutto il territorio nazionale, di diritti di proprieta', uso, usufrutto,
abitazione o nuda proprieta', su altra casa di abitazione, acquistata, anche
dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
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In presenza dei requisiti sopra elencati l'agevolazione
"prima casa" spetta anche se il bene viene acquistato da un minore
non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e inabilitati. |
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l'impegno a stabilire la
residenza, entro 18 mesi, da parte dell'acquirente che non risiede nel Comune
dove e' situato l'immobile che si acquista, devono essere attestate con
apposita dichiarazione da inserire nell'atto di acquisto.
Se, per errore, nell'atto di compravendita dette dichiarazioni sono state
omesse, e' possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo,
redatto secondo le medesime formalita' giuridiche del precedente, in cui
dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire
delle agevolazioni fiscali.