Nel contratto vengono decisi tutti i
dettagli, che poi vengono formalizzati nel rogito. Anzi, quasi sempre il
compromesso è nei fatti più importante del rogito, perché, a differenza di quanto accade
nell’atto notarile dove spesso viene dichiarato a fini fiscali un prezzo
inferiore alla realtà, il prezzo indicato è quello vero.
Il compromesso è quindi la
fase più importante delle trattative, quando i nodi vengono al pettine e dove
bisogna stare attenti a chiarire tutti i punti dubbi. In teoria non ci
sarebbe nessun obbligo di stilare questo contratto e si potrebbe andare
immediatamente al rogito ma, a meno che non si tratti di una compravendita fra
persone di assoluta fiducia o di una finta vendita tra familiari è
assolutamente consigliabile effettuare questo passaggio intermedio.
Per iniziare a redigere il
compromesso (che può essere fatto presso un notaio, a pagamento, ma di solito
si stende in agenzia o presso l'abitazione del venditore) bisogna avere
assolutamente chiari i seguenti punti:
Se è stata stipulata una
proposta irrevocabile che definiva già la questione non ci sono problemi,
altrimenti bisogna proprio che vi siano accordi chiari.
Il giorno del compromesso si
passerà a discutere degli altri dettagli, in modo da prevedere praticamente
tutti i particolari:
E' molto importante che
l'aspetto della caparra sia ben chiarito, perché le cose possono cambiare di
parecchio a seconda di come viene chiamato il denaro che l'acquirente consegna
al venditore al momento del compromesso. Vediamo cosa corrisponde a ogni
denominazione:
Acconto è la somma
data dall'acquirente al venditore al compromesso come anticipazione del prezzo,
e va restituita se la compravendita non si realizza.
Caparra confirmatoria
è l’ipotesi più frequente ed è prevista dall’art. 1385 del codice civile. Consiste in una somma
che se il contratto ha normale esecuzione viene imputata al prezzo dovuto
dall’acquirente. Se chi versa la caparra non adempie al contratto la
controparte (il venditore) può recedere dal contratto e trattenere la somma
ricevuta. Se inadempiente è colui che ha ricevuto la caparra la controparte
(acquirente) ha diritto ad avere indietro il doppio della caparra versata. In
alternativa, la parte danneggiata potrà chiedere la risoluzione del contratto e
la liquidazione del maggior danno o l’esecuzione del contratto (art. 2932 del codice civile).
Caparra penitenziale
è l’alternativa alla caparra confirmatoria ed è regolata dall’art. 1386 del codice civile. Le parti possono
stabilire che il contratto si possa sciogliere pagando un prezzo. Questa somma
è appunto la caparra penitenziale. La parte adempiente non può richiedere né il
maggior danno né l’esecuzione del contratto.
Nel compromesso si possono
comunque fare apporre tutte le modifiche e le clausole che si ritengono
opportune: non c'è alcun problema perché il compromesso è un atto privato, una
semplice promessa di vendita. Non vanno lasciate in ogni caso righe in
bianco sopra la firma o all'interno dell'atto.