A tal fine la su detta legge impone
per chiunque voglia svolgere , anche in modo occasionale, l'attività di Agente
di Affari in Mediazione l'iscrizione al Ruolo degli
Agenti di Affari in Mediazione, tenuto presso le sedi delle Camere di
commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato (vedi C.C.I.A.A.).
Per ottenere l'iscrizione al Ruolo
il candidato deve avere dei requisiti che sono:
L'attività di Agente Immobiliare
(art. 5 Lg. 39/89) è inoltre incompatibile con:
L'intento del diveito di svolgere
qualsiasi attività in subordine è quello di garantire il più possibile
l'indipendenza del Mediatore da interessi che differiscano da quelli delle
parti coinvolte nell'affare mediato.
Il Mediatore deve usare la
"diligenza del buon padre di famiglia". Deve comunicare alle parti le
circostanze a lui note riguardo alle parti, all'immobile e a quant'altro sia
legato all'affare: questa responsabilità si estende anche a "quello che
avrebbe potuto conoscere con la diligenza dell'operatore professionale",
quindi al reperimento di atti pubblici o qualsiasi altra informazione alla sua
portata, in relazione anche alla struttura e alle possibilità organizzative che
possiede. Nell'obbligo di comunicazione rientra anche il dovere di comunicare
la mancanza di verifica di quelle informazioni che invece andrebbero accertate
prima di concludere un affare, sottolineandone la mancanza, specie se tale
mancanza incide sulla sicurezza e la valutazione dell'affare, in mancanza delle
quali si può addebitare al Mediatore una responsabilità contrattuale (art. 1218
c.c.). Un esempio di tale mancanza è quello nel quale il mediatore sia a
conoscenza dell'insolvenza dell'acquirente o delle difficoltà economiche del
venditore, la presenza di ipoteche o procedure concorsuali che limiterebbero la
possibilità di divenire pieno proprietario del bene oggetto del contratto
comporterebbero al mediatore l'obbligo di risarcire del prezzo e il maggior
danno.
In caso tali omissione siano
provatamente volute dal mediatore si può dire che siamo in presenza di un reato
penale, la truffa.
Quindi , pur non essendo tenuto a
svolgere specifiche indagini cognitive di natura tecnico-giuridica (se non
specificatamente incaricato), in pratica lo diventa (si faccia riferimento al
1175 e 1176 del c.c.), almeno per gli aspetti da lui conoscibili (es. visure
catastali e/o ipotecarie).
Il mediatore inoltre è
responsabile:
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